Skip to main content

Enter subtitle

Gestione Apprendistato

Un esclusivo servizio per la gestione dei rapporti di lavoro di apprendistato professionalizzante nel rispetto della normativa nazionale e regionale, della contrattazione collettiva, e della prassi amministrativa, per una corretta erogazione ed un diretto controllo della formazione.

Il servizio comprende:

  • Individuazione dei Profili Formativi Individuali - PFI - elaborati con piani dettagliati per mansione e contratto;
  • Elaborazione e fornitura di una sintesi della disciplina contrattuale in materia di apprendistato professionalizzante (durata, retribuzione, formazione professionalizzante, regolamentazione del tutor);
  • Creazione delle anagrafiche (azienda, tutor/referente aziendale, apprendista) e delle credenziali di accesso al sistema;
  • Estrazione dalla banca dati, messa in opera e stampa del Piano Formativo Individuale;
  • Ri-parametrizzazione del PFI in base al titolo di studio o a precedenti rapporti di apprendistato svolti;

 

Attraverso l'utilizzo del gestionale messo a disposizione dei clienti è possibile effettuare il controllo, la gestione e l’erogazione della formazione professionalizzante, di base e trasversale, che comprende:

  • Disponibilità del PFI online con accessi configurati e guidati per il tutor e l’apprendista;accesso guidato al PFI online per il tutor alla registrazione della formazione svolta on the job (teorica e pratica);
  • Accesso guidato al PFI online per l’apprendista alla fruizione di lezioni in modalità e-learning per la formazione di base e trasversale nei casi di formazione programmata in azienda;
  • Aggiornamento automatico del libretto formativo;
  • Monitoraggio delle attività formative svolte con relativo report mensile;
  • Notifiche per la mancata erogazione della formazione come disciplinato dalla circolare del Ministero del Lavoro del 21 gennaio 2013, n.5.

NOTE

Nel dettaglio, il decreto definisce gli standard formativi che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni e i criteri generali delle tipologie di apprendistato quali:
- l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
- l’apprendistato di alta formazione e di ricerca.
Ai fini dell’attivazione del contratto di apprendistato, l’istituzione formativa e il datore di lavoro devono sottoscrivere un protocollo secondo lo schema allegato al decreto stesso, nel quale sono stabiliti:
- i requisiti del datore di lavoro;
- la durata dei contratti di apprendistato che non può essere di durata inferiore a sei mesi e la cui durata massima varia in relazione al tipo di diploma e di qualifica che si intende conseguire;
- gli standard formativi, il piano formativo individuale e la formazione interna ed esterna;
- i diritti e i doveri degli apprendisti;
- la funzione tutoriale che è finalizzata a promuovere il successo formativo degli apprendisti;
- la valutazione e certificazione delle competenze.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano recepiscono con propri atti le disposizioni di cui al presente decreto.
Trascorso tale termine, in assenza di regolamentazione regionale, l’attivazione dei percorsi di apprendistato è disciplinata attraverso l’applicazione diretta delle disposizioni del presente decreto.

Standard formativi, piano formativo individuale e formazione interna ed esterna
L’organizzazione didattica dei percorsi di formazione in apprendistato si articola in periodi di formazione interna ed esterna.
Il piano formativo individuale, redatto dall’istituzione formativa con il coinvolgimento del datore di lavoro secondo il modello di cui all’allegato deve contenere i seguenti elementi:
a) i dati relativi all’apprendista, al datore di lavoro, al tutor formativo e al tutor aziendale;
b) ove previsto, la qualificazione da acquisire al termine del percorso;
c) il livello di inquadramento contrattuale dell’apprendista;
d) la durata del contratto di apprendistato e l’orario di lavoro;
e) i risultati di apprendimento, in termini di competenze della formazione interna ed esterna, i criteri e le modalità della valutazione iniziale, intermedia e finale degli apprendimenti e, ove previsto, dei comportamenti, nonché le eventuali misure di riallineamento, sostegno e recupero, anche nei casi di sospensione del giudizio.
Il piano formativo individuale può essere modificato nel corso del rapporto, ferma restando la qualificazione da acquisire al termine del percorso.
I periodi di formazione interna ed esterna sono articolati anche secondo le esigenze formative e professionali dell’impresa e le competenze tecniche e professionali correlate agli apprendimenti ordinamentali che possono essere acquisiti in impresa.

Valutazione e certificazione delle competenze
L’istituzione formativa anche avvalendosi del datore di lavoro, per la parte di formazione interna, effettua il monitoraggio e la valutazione degli apprendimenti, anche ai fini dell’ammissione agli esami conclusivi dei percorsi in apprendistato, ne dà evidenza nel dossier individuale dell’apprendista e ne comunica i risultati all’apprendista e, nel caso di minorenni, ai titolari della responsabilità genitoriale.
Agli apprendisti è garantito il diritto alla validazione delle competenze anche nei casi di abbandono o risoluzione anticipata del contratto, a partire da un periodo minimo di lavoro di tre mesi.
Per averne diritto l’apprendista, al termine del percorso, deve aver frequentato almeno i tre quarti sia della formazione interna che della formazione esterna di cui al piano formativo individuale. Laddove previsto nell’ambito dei rispettivi ordinamenti, la frequenza dei tre quarti del monte ore sia di formazione interna sia di formazione esterna di cui al piano formativo individuale costituisce requisito minimo anche al termine di ciascuna annualità, ai fini dell’ammissione all’annualità successiva.
Gli esami conclusivi dei percorsi in apprendistato si effettuano, laddove previsti, in applicazione delle vigenti norme relative ai rispettivi percorsi ordinamentali, anche tenendo conto delle valutazioni espresse dal tutor formativo e dal tutor aziendale nel dossier individuale e in funzione dei risultati di apprendimento definiti nel piano formativo individuale.
In esito al superamento dell’esame finale e al conseguimento della qualificazione, l’ente titolare rilascia un certificato di competenze o, laddove previsto, un supplemento al certificato che deve comunque contenere:
a) gli elementi minimi riguardante gli standard minimi di attestazione del decreto legislativo n. 13 del 2013;
b) i dati che consentano la registrazione dei documenti nel sistema informativo dell’ente titolare in conformità alformato del Libretto formativo del cittadino.